Novembre 26, 2007

Statuto

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile nonchè del d.LGS.460/97 è costituita l'associazione denominata "Progettiamo la Speranza onlus", avente sede legale a Verona, in via Giovanni Prati 27.

L'associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi istituzionali

L'associazione opera, con finalità esclusive di solidarietà sociale:

  • nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti svantaggiati appartenenti alle popolazioni del terzo mondo;
  • nel settore della cooperazione allo sviluppo delle popolazioni medesime.

L'associazione persegue la promozione della dignità della persona umana, contribuendo, con risorse materiali, progettuali e l'azione volontaria dei propri soci:

  • all'assistenza a favore di persone in situazione di handicap o di disagio fisico, psichico, sociale, appartenenti alle popolazioni del terzo mondo;
  • all'organizzazione di interventi mirati allo sviluppo economico, socio-sanitario ed educativo, culturale e morale delle popolazioni del terzo mondo;
  • alla gestione di attività socio-sanitarie, educative, culturali a favore delle medesime popolazioni.

Per il perseguimento di tali scopi, l'associazione potrà occasionalmente produrre iniziative, manifestazioni ed opere, anche finalizzate alla raccolta di risorse economiche ad essi esclusivamente destinati.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente.

Art. 3 - Mezzi finanziari

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di

  • quote associative annuali,
  • rendite patrimoniali,
  • contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private,
  • lasciti e donazioni,
  • proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali anche con offerta di beni di modico valore o di servizi agli offerenti.

L'associazione ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tale bilancio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio, che decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati alle attività istituzionali e a quelle ad esse connesse, anche attraverso la costituzione di riserve vincolate agli scopi istituzionali.

In caso di deliberato scioglimento dell'associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori, le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, saranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di c ui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, che intendano cooperare al loro perseguimento, e che ne facciano al Consiglio Direttivo richiesta scritta, in cui si dichiari di accettare tutte le norme del presente statuto.

L'ammissione alla condizione di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Decade dalla condizione di socio chi non versi le quote associative annuali entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Recede dalla condizione di socio chi intenda, per qualsivoglia motivo, non continuare a far parte dell'associazione.

La decadenza e il recesso dalla condizione di socio sono ratificate dal Consiglio Direttivo.

Può essere escluso il socio

  • che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
  • che non osservi le deliberazioni degli organi sociali;
  • che commetta atti in violazione a norme di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, tempestivamente e per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Coloro che cessino di appartenere all'associazione, per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e sulle quote già versate.

Art. 5 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea dei soci,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente

Art. 6 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

È convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso scritto da trasmettersi per posta, fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

È altresì convocata ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, oppure da un terzo dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Spetta all'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria:

  • approvare il bilancio annualmente predisposto dal Consiglio Direttivo,
  • nominare i membri del Consiglio Direttivo,
  • determinare gli indirizzi generali dell'associazione.

Spetta all'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria:

  • modificare il presente statuto,
  • deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti i tre quarti dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Di ogni Assemblea dei soci viene redatto apposito verbale.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in attuazione degli indirizzi generali determinati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, e ciascun socio è in esso eleggibile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, rieleggibili al termine del mandato.

Un membro del Consiglio Direttivo decade dalla propria carica in caso di recesso, decadenza o esclusione dalla condizione di socio.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei membri del Consiglio Direttivo, se ne provvede alla sostituzione ricorrendo al primo dei soci candidati alla carica risultati non eletti; ove non fosse possibile fare ricorso a candidati non eletti si provvede alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Il consigliere nominato in surroga resta comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

È compito del Consiglio Direttivo

  • curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci,
  • redigere il bilancio annuale dell'associazione,
  • convocare le Assemblee previste dallo statuto,
  • deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci,
  • determinare l'entità delle quote sociali annuali, nonché modalità e termini di versamento, in modo da garantire l'effettività del rapporto associativo,
  • deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea da norme di legge o dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei membri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'associazione, e ne ha la rappresentanza legale. Viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento.

Nella medesima seduta di insediamento viene eletto il Vicepresidente, che ricopre le funzioni del presidente in caso di sua indisponibilità.

La seduta di insediamento del Consiglio Direttivo è presieduta dal membro più anziano di età.

Art. 9 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.